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LEGGE REGIONALE A FAVORE DEI MALATI ONCOLOGICI IN TRATTAMENTO RADIO E CHEMIOTERAPICO



Siamo venuti a conoscenza di una importante Legge della Regione Marche del 1987 a favore dei malati oncologici residenti nelle Marche che effettuano radio o chemioterapie in qualsiasi comune Italiano (dentro o fuori Regione ed anche all' interno dello stesso comune di residenza).

Questa legge, che è poco conosciuta, praticamente rimborsa al malato ed al suo accompagnatore le spese sostenute per i trasporti dal domicilio all' ospedale dove vengono effettuate le terapie e le spese accessorie documentate (per esempio i pasti, le spese per l' albergo dell' accompagnatore per il periodo della terapia etc.) fino a 800,00 euro all' anno.

Vengono inoltre rimborsate le trasferte per effettuare prestazioni sanitarie conseguenti alla patologia oncologica come TAC, ecografie, analisi del sangue, etc...SIA CHIARO CHE QUESTO E' UN RIMBORSO SUI KM PERCORSI DALLA RESIDENZA AL LUOGO IN CUI VENGONO EFFETTUATE LE PRESTAZIONI MA NON SI RIMBORSANO MAI LE PRESTAZIONI STESSE.

Le Unità Sanitarie locali di residenza del malato erogano i contributi fino a 10 anni indietro quindi vi consigliamo di informarvi con l' azienda competente ( per l' Asur 9 di Macerata si fa riferimento al distretto in L.go Belvedere Sanzio n.° 1 per esempio).

Pubblicchiamo lo stralcio della legge così come presente QUI nel sito del Consiglio Regionale:

Atto: LEGGE REGIONALE 18 giugno 1987, n. 30
Titolo: Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico.
Pubblicazione: (B.u.r. 24 giugno 1987, n. 66)
Stato: Vigente
Tema: D. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore: D.1. SANITA’
Materia: D.1.1 Disposizioni generali
Sommario
 
Art. 1 

1. I cittadini residenti nei comuni della regione Marche che necessitano di trattamento radioterapico e chemioterapico, nonchè di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche hanno diritto:

a) al rimborso totale delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza.
La misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi è pari a 1/5 del costo della benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso;
b) al rimborso, nella misura massima del 70%, delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purchè adeguatamente documentate.
L'ammontare del rimborso non può superare, nel corso dell'anno, la somma di lire 1.500.000;
c) al rimborso totale delle spese di trasporto, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente per un eventuale accompagnatore, purchè la relativa presenza sia riconosciuta necessaria dal servizio sanitario della competente unità sanitaria locale ed adeguatamente documentata;
d) al rimborso, all'eventuale accompagnatore di cui alla lettera c), nella misura massima del 70% della spesa di soggiorno con gli stessi limiti stabiliti dalla lettera b).

2. Le unità sanitarie locali di residenza dei soggetti interessati sono autorizzate ad erogare i contributi previsti dai precedenti commi dietro presentazione della relativa documentazione.

3. La giunta regionale, su presentazione di specifici rendiconti trimestrali da parte delle unità sanitarie locali, provvede al rimborso delle spese sostenute.

4. Le provvidenze previste dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1987.

Nota relativa all'articolo 1:
Così modificato dall'art. 1, l.r. 27 dicembre 1994, n. 52.

 

Art. 2 

1. Per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 sono autorizzate le seguenti spese:

a) per gli interventi previsti dalle lettere a) e b), lire 400 milioni per il rimborso delle spese sostenute dagli interessati nell'anno 1987;
b) per gli interventi previsti dalle lettere c) e d), lire 200 milioni per il rimborso delle spese sostenute dagli interessati nell'anno 1987.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1987, quanto a lire 400 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4222108 dello stato di previsione del bilancio 1987 che assume la seguente nuova denominazione "Rimborsi e contributi nella spesa sostenuta dai soggetti in trattamento radioterapico presso strutture sanitarie pubbliche" e, quanto a lire 200 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4222109 dello stato di previsione del bilancio 1987 che assume la seguente nuova denominazione "Rimborsi e contributi nella spesa sostenuta dagli accompagnatori dei soggetti in trattamento radioterapico presso strutture sanitarie pubbliche". Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione di bilancio.

Art. 3 

1. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 3:
Abroga la l.r. 14 aprile 1986, n. 8.

Art. 4 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

CERCHIAMO DI DIFFONDERE LA NOTIZIA IL PIU' POSSIBILE PER IL BENE DI TUTTI. GRAZIE.

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